LEZIONE 2
Quali persone partecipano alla fattura e all’esecuzione concorrono all'esistenza del
doc. diplomatistico?
- AUTORE GIURIDICO (o
“emittente”, o in ted. Aussteller)
- chi
compie l’azione giuridica che è documentata
- dispone che venga emesso
o richiedeil documento, che viene pertanto intitolato a suo nome - può essere una persona o un gruppo di persone
- es. Sovrano che concede un beneficio; parlamento che promulga una legge; colui che fa testamento
- MA in gran parte dei casi il doc. giuridico viene richiesto da ↓
2. DESTINATARIO (o Empfänger)
- persona (o persone, o istituzione) a cui il doc. giuridico è destinato o
indirizzato
- es.
Beneficiario nel caso in cui imperatore o papa conceda un beneficio;
collettività nel caso in cui parlamento emani una legge; beneficiari nel
caso di un testamento
- può avere un ruolo puramente passivo o attivo (> può essere a sua volta
autore giuridico)
- in patti, permutazioni e altri atti di reciprocità, i contraenti sono vicendevolmente autori e destinatari
3. SCRITTORE
- requisito essenziale del doc. diplomatistico: scrittura
- può coincidere con AUTORE GIURIDICO → es. testamento olografo
- può essere NOTAIO = professionista il cui profilo si è definito nel XII sec. e il cui compito è quello di redigere atti/contratti tra privati, dando loro la stessa credibilità dei docc. emanati dalla pubblica autorità
- un’autorità si serve di un apposito ufficio (CANCELLERIA) per redigere doc. > NO gestita da figura unica: c’è chi scrive, c’è chi concepisce il testo, ecc.
- Cesare Paoli lo chiama ROGATARIO → è un termine improprio, restrittivo, perché fa riferimento a un momento particolare della creazione del documento: la rogatio.
Diplomatica tende a ragionare per dualismi:
- diplomatica generale VS diplomatica speciale (analizza settori più specifici ad es. quello dei docc. regi, imperiali, pontifici, ecc.)
- caratteri intrinseci VS caratteri estrinseci
- doc. pubblico VS doc. privato ↓
3 diverse definizioni di documento pubblico (a) e documento privato (b):
- Harry BRESSLAU, autore di un corposissimo manuale di diplomatica (ripreso
e sintetizzato dal Paoli)
a. docc. emessi da un’autorità pubblica indipendente o semi-indipendente (re, imperatori, principi, signori territoriali, città) + docc. pontifici e vescovili
b. tutti i restanti
2. Cesare PAOLI: non si discosta da definizioni di Bresslau MA aggiunge qualcosa relativamente al contenuto, alla pertinenza del doc. alla sfera del diritto pubblico o a quella del privato
a. docc. emanati da un’autorità pubblica in forma pubblica, sia che essi riguardino il diritto in generale, sia che si riferiscano a particolari luoghi e persone
> leggi, costituzioni, privilegi, concessioni, decreti, placiti, carte giudiziarie
> autorità che emanano questi docc.: imperatore, papa, vescovi, principi, abati
b. docc. spettanti al diritto privato, scritti per mano di notai o di privati scrittori
→ limiti di questa definizione: confini tra diritto pubblico e diritto privato NON sono sempre gli stessi
> ci possono essere dei docc. emanati dalla pubblica autorità che riguardano il diritto privato e, viceversa, docc. compilati da privati scrittori o notai che riguardano autorità pubbliche
3. Alessandro PRATESI: sposta l’attenzione su un aspetto diverso → SE diplomatica si occupa di FORME, l’unica distinzione valida riguarda le forme!
a. forme solenni tipiche del doc. emanato dalla pubblica autorità
b. docc. redatti in forme molto più semplici; NO presenza di forme tipiche solenni
→ limiti di questa definizione: chi è che decide quando e se una forma è abbastanza solenne?
> docc. privati possono contenere forme tipiche della cancelleria
> Pratesi: ci sono docc. SEMI–PUBBLICI = emessi da autorità pubblica ma scritti da notai (o privati)
La definizione che noi teniamo per buona è quella del Bresslau
↓
ripresa dalla Nicolaj:
a. PUBBLICI = docc. emessi da sovrani indipendenti o semi-indipendenti (re e imperatori), docc. pontifici +
> in Italia anche tutti i docc. emessi sulla base di un ordine giudiziario di documentazione, nel periodo tardomedievale i docc. dei principi, dei signori territoriali e delle città
> ulteriore distinzione:
1) DOC. PUBBLICO SINGOLARE se è emanato da una persona singola che si serve di un ufficio (cancelleria)
2) DOC. PUBBLICO COLLEGIALE se è emanato da una collegialità (senato, parlamento, comune)
3) DOC. PUBBLICO D’UFFICIO se è emanato da un ufficio a cui l’autorità ha delegato parte delle sue funzioni
(> es. documenti sinodali, in genere redatti da notaio e convalidati dai sigilli vescovili, che promanano dalla funzione ecclesiastica, o i vari tipi di documentazione comunale redatti da un notaio-officiali.
PANI: non definirei né i documenti sinodali né i documenti comunali documenti pubblici d'ufficio
b. PRIVATI = tutti i restanti documenti che non hanno come autore giuridico un’autorità pubblica
> ulteriore distinzione: emittente può essere:
→ singolo (es. X fa testamento in favore di Y)
→ collettivo (es. confraternite – nel Medioevo)
TIPOLOGIE DI DOCUMENTO DIPLOMATISTICO
DOCUMENTI LEGISLATIVI
> prima funzione di una pubblica autorità: legiferare
> prime leggi scritte del popolo romano sono le leggi delle XII Tavole (V sec. a.C.) → mores orali e consuetudinari messi per iscritto e incisi su tavole di bronzo
> senatusconsulta = delibere del senato
> plebisciti
> constitutiones principum = leggi emanate da imperatori romani di portata e validità generale
→ si possono trovare accorpate in raccolte di leggi
- es. Codice Gregoriano (291-292 d.C.), Codice Ermogeniano, Codex Theodosianus (438)
- Corpus Iuris Civilis (529) → nella fot. 6: 2a ed. (534) del Codex
- voluta da Giustiniano, imperatore
d’Oriente innamorato della romanità
- colossale risistemazione del diritto
romano
- diviso in 4 parti:
1) CODEX: raccolta organica ordinata di tutte le constitutiones e leggi emanate fino a quel momento e considerate ancora in vigore
> diviso in LIBRI, ognuno dei quali è
suddiviso in TITOLI (argomenti)
> sotto ogni titulus vengono raggruppate tutte le leggi riguardanti quel tema
> preceduto da un doc. ufficiale di
promulgazione (sulla sx della fot. 6)
→ imperatore ufficialmente promulga il Codex
2) DIGESTO (o Pandectae): antologia in 50 libri che contiene passaggi tratti dalle più varie opere della giurisprudenza classica (fot. 7)
> diviso in libri e temi (nella fot. 7: De iustitia et iure)
3) ISTITUZIONI (Institutiones): parte molto più agile rispetto a Digesto, più sintetica (fot. 8)
> manualetto di diritto romano destinato
all’insegnamento
> hanno valore di legge (VS Digesto:
utilizzato per studio e consultazione)
4) NOVELLAE: tutte le leggi emanate da Giustiniano dopo il 534, posteriormente al Codex
- > giunte a noi attraverso due raccolte private (non ufficiali): Epitome Iuliani (contiene 122 Novellae) e Authenticum (ne contiene 134)
> leggi dei re longobardi = EDITTI
→ per quasi un secolo i Longobardi non usano la scrittura
→ 643: Editto di Rotari (fot. 9)
> scopo: rinnovare e correggere le leggi
precedenti (non scritte), aggiungere ciò che manca e togliere ciò che è superfluo
> re ha ordinato di scrivere su pergamena
(«in hoc membranum»)
> indicazione finale: solo al notaio (Ansoald) è concesso di ricavare copie
dell’editto
> «per
gairethinx» (p. 170): antico rito germanico
> CAPITOLARI carolingi e degli Ottoni (fot. 10): strutturati in Capitula (i nostri capoversi, comma)
> imperatori successivi: EDITTI
→ editto di Corrado II (1037): si stabilisce ereditarietà dei feudi e il diritto dei vassalli di essere giudicati da tribunali di pari (fot. 11)
> statuti, riformagioni, delibere dei Comuni
> DECRETALI = docc. legislativi delle autorità ecclesiastiche (leggi pontificie pertinenti diritto canonico)
→ si trovano sia singolarmente che in raccolte:
- Liber Extra di Gregorio IX (1234)
- Decretum Gratiani (XII sec.):
risistemazione organica del diritto canonico. Seppur non ufficialmente promulgato sarà testo fondante di tutto il
diritto canonico
· DOCUMENTI GIUDIZIARI
> prerogativa della pubblica autorità: amministrare la giustizia
> concetto di ACTA = sequenza di docc. singoli legati però tra loro da un filo logico
> in età giustinianea: Acta forensia
> in certe epoche (età romana, basso Medioevo) la documentazione giudiziaria era prodotta da uffici o persone diversi, ognuno dei quali era preposto alla trattazione di un momento diverso della vertenza
→ ognuno produce documentazione >>> l’insieme forma sequenza di docc. legati da filo conduttore (Acta)
> nell’Alto Medioevo: tutto questo si
viene a perdere
-
manca una struttura amministrativa e burocratica statale di riferimento, mancano
gli uffici preposti all’amministrazione della giustizia e alla
conservazione dei docc.
- i tribunali sono itineranti:
presieduti da conti (vassalli del re) affiancati da altre figure (variano)
- si parla quindi di placita ↓
> PLACITO = doc. giudiziario alto-medievale
→ singolo foglio di pergamena in cui sono documentate tutte le fasi della vertenza
→ fot. 12: placito tenuto dalla contessa e duchessa Beatrice e dalla figlia Matilde di Canossa, affiancate da uomini di legge (iudex), dai vescovi di Chiusi e Siena (persone cambiano a seconda dei casi – il tribunale è itinerante)
> basso Medioevo: ritornano gli Acta
→ fot. 13: documentazione veneziana tratta dal Registro dei Signori di notte al Criminale
- Signori di notte: ufficio che si
occupa di questioni penali, preposto agli interrogatori dei testimoni
- ne redige la documentazione in
LIBRI: contengono tutti gli interrogatori fatti da quell’ufficio in u determinato lasso di tempo
> documentazione di diverse fasi si trova in libri diversi (sentenza si troverà in un altro libro)
> NO differenza tra Acta, Placita, Acta basso-medievali
→ il tipo di documentazione è la stessa, è diverso il modo di gestirla e organizzarla
PANI: più precisamente, se un placito è oggetto della diplomatica, non si vede perché non debbano esserlo i documenti a struttura complessa come gli acta giudiziari del basso medioevo
· DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (di governo)
> sono i docc. diplomatistici per antonomasia (quelli che la diplomatica generale prende in considerazione)
→ Paoli si occupa solo di questi docc. cosiddetti “diplomatici”: Diplomata e Litterae
> si possono raggruppare in due categorie:
1) dei PRECETTI (a) o PRIVILEGI (b): i diplomi propriamente detti
a) termine riferito ai docc. imperiali, ogni ordine che parte «de verbo regis»
b) termine riferito ai docc. pontifici
>
sono i docc. più solenni, hanno validità durevole (in perpetuum) e portata universale
>
sono sollecitati dai sudditi
>
fot. 3a: Diploma Enrico IV → concede
beneficio (anche conferma beneficio rientra nei diplomata)
2) delle LETTERE (a) e dei MANDATI (b)
a) dal pdv formale presentano una struttura identica dall’età romana in poi (nome dell’emittente al nominativo, nome del destinatario al dativo, formula di saluto, testo, data)
> è la tipologia documentaria più diffusa
b) es. mandato di Federico Barbarossa: si proibisce la circolazione della moneta milanese e dei Milanesi in un determinato ambito geografico ben circoscritto (Nicolaj, p. 106)
> carattere più transitorio, NO rivolti a intera collettività MA a singoli o a categoria di persone
> scaturiscono da volontà diretta dell’imperatore o del papa (VS categoria 1)
→ es. imperatore rende noto qualcosa a una determinata categoria