Gentili studenti,
sono riuscito a reperire delle notizie sulla sentenza della Corte amministrativa di Colonia del 1978 relativa al caso del Ducato di Sealand, assai simile a quello dell’Isola delle Rose di cui parlavamo nel corso dell’ultima lezione.
In primo luogo, secondo il giudice tedesco, “possono essere riconosciute come parti del territorio di uno Stato soltanto quelle parti della superficie terrestre che sono venute a esistenza in maniera naturale”. Pertanto, “una piattaforma artificiale costruita dall’uomo […] non può essere considerata come territorio idoneo a rappresentare una parte di uno Stato, in quanto non costituisce un segmento della sfera terrestre”.
In secondo luogo, a tutto ciò deve aggiungersi, come vi dicevo, che per le piattaforme artificiali poste in mare si applicano norme simili a quelle che regolano la navigazione marittima, con un ruolo fondamentale per lo Stato di bandiera, che sempre deve esistere: se mancasse uno Stato di bandiera, una nave (e molto probabilmente anche una piattaforma artificiale) sarebbe considerata "pirata" e ogni Stato sarebbe automaticamente autorizzato a intervenire contro di essa.
Infine, credo che la situazione del Ducato di Sealand sia analoga a quella dell’Isola delle Rose anche dal punto di vista della popolazione, non potendosi definire come tale un mero gruppo di amici che intraprende “un’avventura” e che comunque mantiene – volente o nolente – la cittadinanza di uno Stato; la popolazione deve essere contraddistinta da “una forma essenzialmente permanente di vita comunitaria, intesa come condivisione un destino comune”, affermano i giudici tedeschi nel caso del Ducato di Sealand.