Gli articoli del codice come modificati dalla legge n. 36 del 2019
CODICE PENALE
«Art. 52 (Difesa legittima). — Non è punibile chi ha commesso il
fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto
proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre
che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste
sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente
articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati
usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di
difendere:
a) la propria o la altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo
d’aggressione.
Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano
anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro
luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o
imprenditoriale.
Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato
di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione
posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi
di coazione fisica, da parte di una o più persone.».
«Art. 55 (Eccesso colposo). — Quando, nel commettere alcuno dei
fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente
i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti
dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi,
se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52,
la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia
della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo
61, primo comma, n. 5), ovvero in stato di grave turbamento,
derivante dalla situazione di pericolo in atto.».
«Art. 165 (Obblighi del condannato). — La sospensione condizionale
della pena può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo
delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento
del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso
e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può
altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all’eliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se
il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita
a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore
alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal
giudice nella sentenza di condanna.
La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona
che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all’adempimento
di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.
La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione
condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto
comma dell’articolo 163.
Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317,
318, 319, 319 -ter, 319 -quater, 320, 321 e 322 -bis, la sospensione
condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della
somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell’articolo
322 -quater, fermo restando il diritto all’ulteriore eventuale risarcimento
del danno.
Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi
devono essere adempiuti.
Nel caso di condanna per il reato previsto dall’articolo 624 -bis, la
sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento
integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla
persona offesa.».
«Art. 614 (Violazione di domicilio). — Chiunque s’introduce
nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze
di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto
di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno, è
punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro
l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene
clandestinamente o con inganno.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa
La pena è da due a sei anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è
commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole
è palesemente armato.».
«Art. 624-bis (Furto in abitazione e furto con strappo). — Chiunque
si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene,
al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un
edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o
nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette
anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa
della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne
profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da
euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze
previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una
o più delle circostanze indicate all’articolo 61.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli
98 e 625 -bis , concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di
cui all’articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della
stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze
aggravanti.».
«Art. 628 (Rapina). — Chiunque, per procurare a sé o ad altri un
ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa
della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con
la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro
2.500.
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente
dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso
della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità.
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro
2.000 a euro 4.000:
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona
travisata, o da più persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità
di volere o di agire;
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa
parte dell’associazione di cui all’articolo 416 -bis;
3 -bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624 -
bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
3 -ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico
trasporto;
3 -quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che
si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di
istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo
di denaro;
3 -quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona
ultrasessantacinquenne.
Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del
presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra
quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da sette a venti
anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo
98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri
3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti
o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette
aggravanti.».
CODICE CIVILE
«Art. 2044 (Legittima difesa). — Non è responsabile chi cagiona il
danno per legittima difesa di sé o di altri.
Nei casi di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del
codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.
Nel caso di cui all’articolo 55, secondo comma, del codice penale,
al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all’equo
apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità
realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere
dal danneggiato.».