Il DECRETO SICUREZZA BIS (DECRETO-LEGGE 14 giugno 2019 n. 53, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2019, n. 77 - Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica), fra l’altro, ha disposto:


Art. 7 - Modifiche al codice penale

1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 339, primo comma, dopo le parole «è commessa» sono aggiunte le seguenti: «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero»;

b) all'articolo 340, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni.»;

b-bis) all'articolo 341-bis, primo comma, le parole: "fino a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a tre anni";

b-ter) all'articolo 343, primo comma, le parole: "fino a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a tre anni";

c) all'articolo 419, secondo comma, dopo le parole «è commesso» sono aggiunte le seguenti: «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero»;

d) all'articolo 635:

1) al primo comma le parole «di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o» sono soppresse;

2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.»;

3) al quarto comma le parole «al primo e al secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui ai commi precedenti».




Ultime modifiche: giovedì, 22 agosto 2019, 10:58