Decreto Sicurezza bis: modifiche al codice penale
Il DECRETO SICUREZZA BIS (DECRETO-LEGGE 14 giugno 2019 n. 53, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2019, n. 77 - Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica), fra l’altro, ha disposto:
Art. 7 - Modifiche al codice penale
1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre
1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 339, primo comma, dopo le parole «è
commessa» sono aggiunte le seguenti: «nel corso di manifestazioni in luogo
pubblico o aperto al pubblico ovvero»;
b) all'articolo 340, dopo il primo comma, è aggiunto il
seguente: «Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso
di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la
reclusione fino a due anni.»;
b-bis) all'articolo 341-bis, primo comma, le parole:
"fino a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a
tre anni";
b-ter) all'articolo 343, primo comma, le parole: "fino
a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a tre
anni";
c) all'articolo 419, secondo comma, dopo le parole «è
commesso» sono aggiunte le seguenti: «nel corso di manifestazioni in luogo
pubblico o aperto al pubblico ovvero»;
d) all'articolo 635:
1) al primo comma le parole «di manifestazioni che si
svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o» sono soppresse;
2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Chiunque
distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose
mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in
luogo pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione da uno a cinque
anni.»;
3) al quarto comma le parole «al primo e al secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui ai commi precedenti».