La legge 23 giugno 2017, n. 103, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario (la c.d. riforma Orlando) ha introdotto nel codice penale l'art. 162-ter.


Art. 162-ter. – (Estinzione del reato per condotte riparatorie). – Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma.

Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie.


Tale disposizione è importante non solo per i reati attuali perseguibili a querela ma anche per il fatto che la stessa legge della Riforma Orlando al comma 16 dell'art. 1 stabilisce che:

16. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza personali e per il riordino di alcuni settori del codice penale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale (violenza privata), e per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

1) la persona offesa sia incapace per età o per infermità;

2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale;

3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.


Il Governo ha dato attuazione a tale delega con il d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (in Gazz. Uff., 24 aprile 2018, n. 95), recante Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103, elencando nel dettaglio le fattispecie del codice penale coinvolte.

Di seguito tale decreto legislativo n. 36 del 2018::


ARTICOLO N.1

Minaccia

Art. 1

1. All'articolo 612 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «e si procede d'ufficio» sono soppresse;

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339.».

 

 

ARTICOLO N.2

Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale

Art. 2

1. All'articolo 615 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal secondo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.».

 

ARTICOLO N.3

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Art. 3

1. All'articolo 617-ter del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.».

 

ARTICOLO N.4

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche

Art. 4

1. All'articolo 617-sexies del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.».

 

ARTICOLO N.5

Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni

Art. 5

1. All'articolo 619 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.».

 

ARTICOLO N.6

Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni

Art. 6

1. All'articolo 620 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa.».

 

ARTICOLO N.7

Effetti sulla procedibilità delle circostanze aggravanti ad effetto speciale

Art. 7

1. Dopo il Capo III del Titolo XII del Libro II del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è inserito il seguente:

«Capo III-bis

Disposizioni comuni sulla procedibilità

Art. 623-ter (Casi di procedibilità d'ufficio). - Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 612, se la minaccia è grave, 615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.».

 

ARTICOLO N.8

Truffa

Art. 8

1. All'articolo 640 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, al terzo comma le parole: «un'altra circostanza aggravante» sono sostituite dalle seguenti: «la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7».

 

ARTICOLO N.9

Frode informatica

Art. 9

1. All'articolo 640-ter, del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, al quarto comma le parole: «un'altra circostanza aggravante» sono sostituite dalle seguenti: «taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età, e numero 7».

 

ARTICOLO N.10

Appropriazione indebita

Art. 10

1. All'articolo 646 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, il terzo comma è abrogato.

 

ARTICOLO N.11

Effetti sulla procedibilità delle circostanze aggravanti ad effetto speciale

Art. 11

1. Dopo il Capo III del Titolo XIII del Libro II del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è inserito il seguente:

«Capo III-bis

Disposizioni comuni sulla procedibilità

Art. 649-bis (Casi di procedibilità d'ufficio). - Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.».

 

ARTICOLO N.12

Disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela

Art. 12

1. Per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

2. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.



Pertanto,  per i delitti contro la persona e quelli contro il patrimonio modificati con la procedibilità a querela deve applicarsi l'art. 162-ter c.p., ossia il doversi dichiarare l'estinzione del reato a seguito del risarcimento del danno ed alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, anche con il dissenso della persona offesa (che rifiuta la remissione della querela stessa).


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Ritorniamo, invece, all’art. 162-ter introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103. Ebbene, il Parlamento non si è accorto che fra i vari reati punibili a querela di parte sussiste anche il delitto di “atti persecutori” (il c.d. stalking) di cui all’art. 612-bis c.p. Donde l’indignazione da parte della pubblica opinione e dei mass media alla notizia di una sentenza (Tribunale di Torino, 2 ottobre 2017 n. 1299) ove il G.U.P. aveva ritenuta congrua l’offerta di 1500 Euro come riparazione rifiutata dalla parte offesa, con la conseguente estinzione del reato.

A tale superficialità normativa ed a seguito della levata di scudi da parte anche delle stesse forze politiche e non solo della comunità, il legislatore ha posto rimedio con una norma inserita nella legge di conversione del decreto legge relativo alla c.d. “finanziaria”.

In fatti, sulla Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017, n. 284, è stata pubblicata la legge 4 dicembre 2017 n. 172, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie”.

Ebbene, l’ art. 1, comma 2, di tale norma dispone che: “All’articolo 162-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all’articolo 612-bis».










Ultime modifiche: lunedì, 30 aprile 2018, 08:31