La legge 23 giugno 2017, n. 103, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario (la c.d. riforma Orlando) ha introdotto nel codice penale l'art. 162-ter.


Art. 162-ter. – (Estinzione del reato per condotte riparatorie). – Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma.

Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie.


Tale disposizione è importante non solo per i reati attuali perseguibili a querela ma anche per il fatto che la stessa legge della Riforma Orlando al comma 16 dell'art. 1 stabilisce che:

16. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza personali e per il riordino di alcuni settori del codice penale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale (violenza privata), e per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

1) la persona offesa sia incapace per età o per infermità;

2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale;

3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.


Pertanto, ove il Governo dovesse dar corso a tale delega ed emanare il relativo decreto delegato, per i delitti contro la persona e quelli contro il patrimonio modificati con la procedibilità a querela dovrà applicarsi l'art. 162-ter c.p., ossia il doversi dichiarare l'estinzione del reato a seguito del risarcimento del danno ed alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, anche con il dissenso della persona offesa (che rifiuta la remissione della querela stessa).



Ultime modifiche: martedì, 26 settembre 2017, 21:24