Articoli 388, 339-bis e 393-bis cod. pen.
L'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 3 luglio 2017, n. 105 ha modificato l'art. 338 del codice penale, che ora deve così leggersi:
ARTICOLO N.338: Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti
[I]. Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario , ai singoli componenti o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio o ai suoi singoli componenti, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni.
[II]. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso.
[III]. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.
Inoltre la medesima legge ha inserito nel codice penale l'art. 339-bis:
ARTICOLO N.339 bis - Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582 [lesioni], 610 [violenza privata], 612 [minaccia] e 635 [danneggiamento] sono aumentate da un terzo alla metà se la condotta ha natura ritorsiva ed è commessa ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio.
Infine, nelle cause di non punibilità di cui all'art. 393-bis c.p. (Reazione legittima agli atti arbitrari di pubblico ufficiale) è stato inserito il novello art. 338-bis..
Pertanto ora l'art. 393-bis c.p. deve così leggersi:
ARTICOLO N.393 bis - Causa di non punibilità
Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 339-bis, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.