LEZIONE 12 (4 aprile 2016)
Lezione del 4/04/2016
Le funzioni del documento diplomatistico
La diplomatica tradizionale privilegia la funzione probativa del documento. Per la Nicolaj, invece, vanno indagate anche le altre possibili funzioni. Per fare questo, la studiosa opera un confronto tra le funzioni del documento nell’ordinamento contemporaneo e nel Medioevo (pp. 63-69 del suo manuale).
PANI: la Nicolaj ha individuato le possibili funzioni che il documento può avere nell'ordinamento italiano contemporaneo e ha provato a vedere se esse possono essere individuate anche nel documento antico e medievale. Tutte le funzioni di seguito elencate sono quelle che l'ordinamento italiano attribuisce ai documenti contemporanei e che, come si può vedere, furono svolte anche dai documenti antichi e medievali.
Le funzioni sono:
Funzione di eterna memoria
Risulta essere la funzione più antica, presente già nelle leggi delle XII tavole o nei trattati di pace fra Roma e Cartagine incisi su bronzo (un esemplare per ciascuna delle parti e uno per l'affissione. La scrittura serve come vincolo alla parola data: si scrive perché la pace rimanga. (Le leggi delle XII tavole e i trattati di pace sono giunti comunque a noi per tradizione indiretta).
Funzione
di pubblicità
Il documento serve a dare notorietà
all’operato dei governanti (cippo del foro romano contiene il divieto di
passaggio attraverso il luogo sacro, viene scolpito su pietra e posto all'ingresso del luogo sacro per rendere conoscibile il
divieto; PANI: la stessa funzione è oggi svolta per esempio da un'ordinanza del sindaco affissa in molti punti della città). Leggi delle XII tavole: costituiscono una messa per iscritto di
consuetudini (la pietra garantisce la conoscenza di queste leggi per lungo
tempo).
Funzione
di certezza
Si scrive perché il contenuto del documento
sia fissato nella sua corretta formulazione. Garantisce il fatto che il documento non solo sia noto (funzione di pubblicità) ma sia ma sia sempre noto ed esattamente noto. Oggi una legge promulgata dal Parlamento viene scritta in 3 esemplari (uno per l’Archivio centrale dello Stato, uno per la Gazzetta Ufficiale, uno per la raccolta «Leggi e decreti dello Stato italiano»).
Funzione
costitutiva
La scrittura è essenziale per l’efficacia
dell’azione giuridica. Se non c’è scrittura l’azione giuridica non produce i
suoi effetti: una legge approvata dal Parlamento italiano entra in vigore solo quando è scritta (nei tre esemplari di cui sopra); funzione costitutiva hanno anche gli instrumenta di cui si parla nel De fide instrumentorum
del Corpus Iuris Civilis.
Funzione
dispositiva
Senza la documentazione non avviene nemmeno
l’azione giuridica; il documento stesso ingloba l’azione giuridica. Tipica
della carta altomedievale. PANI: ma anche l'arcaico nome transscripticium aveva funzione dispositiva, perché l'obbligazione si creava solo nel momento in cui il pater familias scriveva nel libro delle entrate e delle uscite le formule che abbiamo visto.
Funzione
di rilevamento
Propria dei documenti ricognitivi (es.
censimenti), che rilevano una serie di dati omogenei fra loro e accertati da
autorità pubbliche. A volte l’omologazione è garantita dal supporto scrittorio
(es. registro contabile, ha già gli spazi predisposti per scrivere un certo tipo di dati eseguire i conti).
Funzione
procedimentale
Propria dei documenti in serie o in sequenza.
Ogni documento è essenziale all'esistenza di quello precedente e di quello successivo. Es. Acta giudiziari bassomedievali.
Funzione
ricognitiva o riproduttiva
Un documento riproduce in modo testuale o
meno quanto espresso in forme diverse (scritte o no). Es. scrittura privata a
cui si fa seguire il documento notarile (oggi, nella compravendita di un
immobile, preliminare e rogito). I sovrani germanici, quando si dotavano di
leggi, potevano emettere documenti scritti in cui riproducevano in forma solenne quanto compiuto oralmente.
Funzione
esecutiva
Tipica dei documenti economici (assegni, cheques…), dà luogo a un’immediata
esecuzione dell’ordine scritto sul documento.
Un documento ha sempre, potenzialmente, funzione probativa; PANI: non è detto che venga posto in essere con questa funzione; la funzione o le funzioni primarie del documento possono essere altre.
Instrumentum: dal XII secolo il documento scritto da un notaio prenderà questo nome (derivato da Giustiniano), perché può servire all’istruttoria di un processo. PANI: L'instrumentum notarile dal XII secolo in avanti è il tipico esempio di documento che nasce proprio con funzione probatoria.