Nelle procedure telematiche è legittima l’apertura delle offerte tecniche in seduta riservata?

Nelle procedure telematiche è legittima l’apertura delle offerte tecniche in seduta riservata?

di ANDREA CRISMANI -
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La giurisprudenza ritiene legittimo, nelle procedure di gara interamente telematiche, procedere all’apertura
delle offerte tecniche in seduta riservata.
La gestione telematica della gara, infatti, offre di per sé il vantaggio di una maggiore sicurezza e della
massima segretezza nella conservazione dell’integrità delle offerte, assicurando la provenienza e
l’inalterabilità delle stesse.
Ciò in quanto, nelle procedure telematiche, vi è la possibilità di “aprire” la busta solo dopo aver chiuso la
fase precedente, e dunque solo dopo aver concluso la fase di verifica della regolarità della documentazione
amministrativa; una volta aperta la busta il sistema non consente di apportarvi modifiche, impedendo di
operare variazioni sui documenti inviati, e garantendo l’attestazione e la tracciabilità di ogni operazione
compiuta sulla piattaforma telematica Inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara potrà accedere ai
documenti dei partecipanti, fino alla data ed all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della
procedura.
Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono quindi in radice ed oggettivamente la possibilità di
modifica delle offerte (Cons. St., Sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; Cons. St., Sez. III, 12 luglio 2016, n. 3086;
Cons. St., Sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5377).