LEZIONE 2

Quali persone partecipano alla fattura e all’esecuzione concorrono all'esistenza del doc. diplomatistico?

  1. AUTORE GIURIDICO (o “emittente”, o in ted. Aussteller)

  • chi compie l’azione giuridica che è documentata
  • dispone che venga emesso o richiede il documento, che viene pertanto intitolato a suo nome
  • può essere una persona o un gruppo di persone
  • es. Sovrano che concede un beneficio; parlamento che promulga una legge; colui che fa testamento

- MA in gran parte dei casi il doc. giuridico viene richiesto da ↓

2. DESTINATARIO (o Empfänger)

  • persona (o persone, o istituzione) a cui il doc. giuridico è destinato o indirizzato
  • es. Beneficiario nel caso in cui imperatore o papa conceda un beneficio; collettività nel caso in cui parlamento emani una legge; beneficiari nel caso di un testamento
  • può avere un ruolo puramente passivo o attivo (> può essere a sua volta autore giuridico)
  • in patti, permutazioni e altri atti di reciprocità, i contraenti sono vicendevolmente autori e destinatari

3.  SCRITTORE

  • requisito essenziale del doc. diplomatistico: scrittura
  • può coincidere con AUTORE GIURIDICO → es. testamento olografo
  • può essere NOTAIO = professionista il cui profilo si è definito nel XII sec. e il cui compito è quello di redigere atti/contratti tra privati, dando loro la stessa credibilità dei docc. emanati dalla pubblica autorità
  • un’autorità si serve di un apposito ufficio (CANCELLERIA) per redigere doc. > NO gestita da figura unica: c’è chi scrive, c’è chi concepisce il testo, ecc.
  • Cesare Paoli lo chiama ROGATARIO → è un termine improprio, restrittivo, perché fa riferimento a un momento particolare della creazione del documento: la rogatio.

 Diplomatica tende a ragionare per dualismi:            

  • diplomatica generale VS diplomatica speciale (analizza settori più specifici ad es. quello dei docc. regi, imperiali, pontifici, ecc.)
  • caratteri intrinseci VS caratteri estrinseci
  • doc. pubblico VS doc. privato                                                                  ↓

3 diverse definizioni di documento pubblico (a) e documento privato (b):

  1. Harry BRESSLAU, autore di un corposissimo manuale di diplomatica (ripreso e sintetizzato dal Paoli)

a. docc. emessi da un’autorità pubblica indipendente o semi-indipendente (re, imperatori, principi, signori territoriali, città) + docc. pontifici e vescovili

b. tutti i restanti

 2.  Cesare PAOLI: non si discosta da definizioni di Bresslau MA aggiunge qualcosa relativamente al contenuto, alla pertinenza del doc. alla sfera del diritto pubblico o a quella del privato

a. docc. emanati da un’autorità pubblica in forma pubblica, sia che essi riguardino il diritto in generale, sia che si riferiscano a particolari luoghi e persone

 > leggi, costituzioni, privilegi, concessioni, decreti, placiti, carte giudiziarie

 > autorità che emanano questi docc.: imperatore, papa, vescovi, principi, abati

b. docc. spettanti al diritto privato, scritti per mano di notai o di privati scrittori

 → limiti di questa definizione: confini tra diritto pubblico e diritto privato NON sono sempre gli stessi

 > ci possono essere dei docc. emanati dalla pubblica autorità che riguardano il diritto privato e, viceversa, docc. compilati da privati scrittori o notai che riguardano autorità pubbliche

3. Alessandro PRATESI: sposta l’attenzione su un aspetto diverso → SE diplomatica si occupa di FORME, l’unica distinzione valida riguarda le forme!

a. forme solenni tipiche del doc. emanato dalla pubblica autorità

b. docc. redatti in forme molto più semplici; NO presenza di forme tipiche solenni

 → limiti di questa definizione: chi è che decide quando e se una forma è abbastanza solenne?

 > docc. privati possono contenere forme tipiche della cancelleria

 > Pratesi: ci sono docc. SEMI–PUBBLICI = emessi da autorità pubblica ma scritti da notai (o privati)

La definizione che noi teniamo per buona è quella del Bresslau

            ↓

ripresa dalla Nicolaj:

a.              PUBBLICI = docc. emessi da sovrani indipendenti o semi-indipendenti (re e imperatori), docc. pontifici +

> in Italia anche tutti i docc. emessi sulla base di un ordine giudiziario di documentazione, nel periodo tardomedievale i docc. dei principi, dei signori territoriali e delle città

> ulteriore distinzione:    

1) DOC. PUBBLICO SINGOLARE se è emanato da una persona singola che si serve di un ufficio (cancelleria)

2) DOC. PUBBLICO COLLEGIALE se è emanato da una collegialità (senato, parlamento, comune)

3) DOC. PUBBLICO D’UFFICIO se è emanato da un ufficio a cui l’autorità ha delegato parte delle sue funzioni 

(> es. documenti sinodali, in genere redatti da notaio e convalidati dai sigilli vescovili, che promanano dalla funzione ecclesiastica, o i vari tipi di documentazione comunale redatti da un notaio-officiali.

PANI:  non definirei né i documenti sinodali né i documenti comunali documenti pubblici d'ufficio

b.              PRIVATI = tutti i restanti documenti che non hanno come autore giuridico un’autorità pubblica

> ulteriore distinzione: emittente può essere:

→ singolo (es. X fa testamento in favore di Y)

→ collettivo (es. confraternite – nel Medioevo)      

 

 

TIPOLOGIE DI DOCUMENTO DIPLOMATISTICO      

 

DOCUMENTI LEGISLATIVI

 

 > prima funzione di una pubblica autorità: legiferare

 > prime leggi scritte del popolo romano sono le leggi delle XII Tavole (V sec. a.C.) → mores orali e consuetudinari messi per iscritto e incisi su tavole di bronzo

 > senatusconsulta = delibere del senato

 > plebisciti

 > constitutiones principum = leggi emanate da imperatori romani di portata e validità generale

 → si possono trovare accorpate in raccolte di leggi

 - es. Codice Gregoriano (291-292 d.C.), Codice Ermogeniano, Codex Theodosianus (438)

 - Corpus Iuris Civilis (529) → nella fot. 6: 2a ed. (534) del Codex

  • voluta da Giustiniano, imperatore d’Oriente innamorato della romanità
  • colossale risistemazione del diritto romano
  • diviso in 4 parti:

 1) CODEX: raccolta organica ordinata di tutte le constitutiones e leggi emanate fino a quel momento e considerate ancora in vigore

                        > diviso in LIBRI, ognuno dei quali è suddiviso in TITOLI (argomenti)
                        > sotto ogni titulus vengono raggruppate tutte le leggi riguardanti quel tema
                        > preceduto da un doc. ufficiale di promulgazione (sulla sx della fot. 6)

                                → imperatore ufficialmente promulga il Codex

 2) DIGESTO (o Pandectae): antologia in 50 libri che contiene passaggi tratti dalle più varie opere della giurisprudenza classica (fot. 7)

> diviso in libri e temi (nella fot. 7: De iustitia et iure)

3) ISTITUZIONI (Institutiones): parte molto più agile rispetto a Digesto, più sintetica (fot. 8)

                        > manualetto di diritto romano destinato all’insegnamento
                        > hanno valore di legge (VS Digesto: utilizzato per studio e consultazione)

4) NOVELLAE: tutte le leggi emanate da Giustiniano dopo il 534, posteriormente al Codex

  •                         > giunte a noi attraverso due raccolte private (non ufficiali): Epitome Iuliani (contiene 122 Novellae) e Authenticum (ne contiene 134)

> leggi dei re longobardi = EDITTI

 → per quasi un secolo i Longobardi non usano la scrittura

 → 643: Editto di Rotari (fot. 9)

             > scopo: rinnovare e correggere le leggi precedenti (non scritte), aggiungere ciò che manca e togliere ciò che è superfluo
             > re ha ordinato di scrivere su pergamena («in hoc membranum»)
             > indicazione finale: solo al notaio (Ansoald) è concesso di ricavare copie dell’editto
             > «per gairethinx» (p. 170): antico rito germanico

> CAPITOLARI carolingi e degli Ottoni (fot. 10): strutturati in Capitula (i nostri capoversi, comma)

> imperatori successivi: EDITTI

 → editto di Corrado II (1037): si stabilisce ereditarietà dei feudi e il diritto dei vassalli di essere giudicati da tribunali di pari (fot. 11)

> statuti, riformagioni, delibere dei Comuni

> DECRETALI = docc. legislativi delle autorità ecclesiastiche (leggi pontificie pertinenti diritto canonico)

 → si trovano sia singolarmente che in raccolte:      

- Liber Extra di Gregorio IX (1234)
- Decretum Gratiani (XII sec.): risistemazione organica del diritto canonico. Seppur non ufficialmente promulgato sarà testo fondante di tutto il diritto canonico

 

·               DOCUMENTI GIUDIZIARI

 

> prerogativa della pubblica autorità: amministrare la giustizia

> concetto di ACTA = sequenza di docc. singoli legati però tra loro da un filo logico

> in età giustinianea: Acta forensia

> in certe epoche (età romana, basso Medioevo) la documentazione giudiziaria era prodotta da uffici o persone diversi, ognuno dei quali era preposto alla trattazione di un momento diverso della vertenza

 → ognuno produce documentazione >>> l’insieme forma sequenza di docc. legati da filo conduttore (Acta)


> nell’Alto Medioevo: tutto questo si viene a perdere

- manca una struttura amministrativa e burocratica statale di riferimento, mancano gli uffici preposti all’amministrazione della giustizia e alla conservazione dei docc.
- i tribunali sono itineranti: presieduti da conti (vassalli del re) affiancati da altre figure (variano)
- si parla quindi di placita ↓

> PLACITO = doc. giudiziario alto-medievale

 → singolo foglio di pergamena in cui sono documentate tutte le fasi della vertenza

 → fot. 12: placito tenuto dalla contessa e duchessa Beatrice e dalla figlia Matilde di Canossa, affiancate da uomini di legge (iudex), dai vescovi di Chiusi e Siena (persone cambiano a seconda dei casi – il tribunale è itinerante)

> basso Medioevo: ritornano gli Acta

 → fot. 13: documentazione veneziana tratta dal Registro dei Signori di notte al Criminale

            - Signori di notte: ufficio che si occupa di questioni penali, preposto agli interrogatori dei testimoni
            - ne redige la documentazione in LIBRI: contengono tutti gli interrogatori fatti da quell’ufficio in u determinato lasso di tempo

             > documentazione di diverse fasi si trova in libri diversi (sentenza si troverà in un altro libro)

> NO differenza tra Acta, Placita, Acta basso-medievali

 → il tipo di documentazione è la stessa, è diverso il modo di gestirla e organizzarla

PANI: più precisamente, se un placito è oggetto della diplomatica, non si vede perché non debbano esserlo i documenti a struttura complessa come gli acta giudiziari del basso medioevo

 

 

·               DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (di governo)

 > sono i docc. diplomatistici per antonomasia (quelli che la diplomatica generale prende in considerazione)

 → Paoli si occupa solo di questi docc. cosiddetti “diplomatici”: Diplomata e Litterae

> si possono raggruppare in due categorie:

1)              dei PRECETTI (a) o PRIVILEGI (b): i diplomi propriamente detti

 a) termine riferito ai docc. imperiali, ogni ordine che parte «de verbo regis»

 b) termine riferito ai docc. pontifici

> sono i docc. più solenni, hanno validità durevole (in perpetuum) e portata universale
> sono sollecitati dai sudditi
> fot. 3a: Diploma Enrico IV → concede beneficio (anche conferma beneficio rientra nei diplomata)

2)              delle LETTERE (a) e dei MANDATI (b)

 a) dal pdv formale presentano una struttura identica dall’età romana in poi (nome dell’emittente al nominativo, nome del destinatario al dativo, formula di saluto, testo, data)

 > è la tipologia documentaria più diffusa

 b) es. mandato di Federico Barbarossa: si proibisce la circolazione della moneta milanese e dei Milanesi in un determinato ambito geografico ben circoscritto (Nicolaj, p. 106)

> carattere più transitorio, NO rivolti a intera collettività MA a singoli o a categoria di persone

> scaturiscono da volontà diretta dell’imperatore o del papa (VS categoria 1)

 → es. imperatore rende noto qualcosa a una determinata categoria