LEZIONI 7 E 8 (7 e 11 marzo 2016)
FORME DI ORGANIZZAZIONE DEL TESTO
DOCUMENTO PUBBLICO
Si tratta delle forme in cui il testo è strutturato, costruito.
Ogni documento è organizzato in 3 parti:
Testo o Tenor: contiene tutte le informazioni sul tipo di atto giuridico documentato.
Escatocollo: termine coniato nell' '800 sulla falsariga di "protocollo" (prima si parlava di protocollo iniziale e protocollo finale).
Si esamineranno le schede 29a e 30a, che riportano un precetto (imperiale) e un privilegio (papale), esempi di documenti più solenni, in cui si possono rintracciare tutte le possibili parti costitutive del documento. Il documento privato è in genere più scarno ma non meno completo: contiene ovviamente tutte le parti giuridicamente necessarie, può non contenere quelle che non lo sono.
PROTOCOLLO
Consiste di
Invocatio
Intitulatio
Inscriptio
Salutatio / Formula perpetuitatis / Apprecatio
1. Invocatio
Si tratta di una invocazione alla divinità nel cui nome ogni azione giuridica si deve compiere.
La comparsa dell'invocatio segna il passaggio dalla tarda romanità (laica) ai regni romano-germanici. Compare dapprima nel documento privato, e dall'età carolingia in poi anche in quello pubblico; persiste per tutto il Medioevo.
Non è giuridicamente essenziale, ma è costantemente presente.Può essere di due tipi:
simbolica: segno/disegno come monogramma costantiniano (chi+rho), +, IC, C
verbale: «In nomine ... » + genitivo del nome della divinità.
fotocopia 29: Chrismon (= "C" + decorazioni) + invocazione verbale: «In nomine sancte et individue Trinitatis»
fotocopia 30: Non c'è l'invocatio! Infatti si presuppone che tutti i documenti pontifici siano redatti l'agire del pontefice avvenga sempre nel nome di Dio. Comunque, fino all'XI sec. vi era una invocazione simbolica.
2. Intitulatio
Enunciazione al nominativo del nome e titolo dell'autore giuridico/emittente.
Nell'intitulatio si può trovare anche la formula humilitatis:
Nei documenti pontifici: è sempre (da Gregorio Magno in poi, che adotta l'appellativo) «servus servorum Dei». E.g. «Innocentius episcopus servus servorum Dei».
Nei documenti imperiali vi è un riferimento alla concessione o legittimazione del potere da parte di Dio: «Cuonradus divina favente clementia Romanorum rex secundus».
3. Inscriptio
Enunciazione al dativo di nome e titoli del destinatario. Questo può essere un individuo, una comunità o una categoria di persone.
L'ordine di intitulatio ed inscriptio era regolato osservando una precisa gerarchia, che prevedeva:
Personae excellentes: Papa, Imperatore, certi re e vescovi;
Persone laiche ed ecclesiastiche dotate di giurisdizione;
Gli altri.
Quindi, se il destinatario è superiore nella gerarchia all'autore, deve precedere; idem se l'autore è superiore al destinatario (v. 29 e 30); in caso di parità il destinatario precede come forma di rispetto.
Qualora l'autore fosse superiore al destinatario, potevano esserci formule esprimenti affetto e stima da parte del primo per il secondo: «Dilecto filio...».
Ci sono casi di documenti che dovevano essere trasportati spediti/consegnati chiusi (per es., le litterae clausae pontificie), in cui per forza di cose nome e titolo del destinatario erano scritti all'esterno e richiamati all'interno da un'allocuzione al vocativo, come «Dilecte fili...».
29: Non c'è inscriptio! In generale questo può derivare dalla presenza del destinatario nel testo o dal fatto che il destinatario è tutta la collettività.
30: lunga inscriptio: «Dilecte in Christo filie ... in abbatie regimine».
4. Salutatio / Formula perpetuitatis / Apprecatio
Salutatio: formula di saluto all'accusativo, che sottintende un verbum dicendi. Il superiore verso l'inferiore esprime affetto o stima; l'inferiore ossequio od obbedienza (comunque è questa la coppia di atteggiamenti interconnessi).
Per esempio, nei documenti pontifici in forma di lettere (come nella executoria di Bonifacio VIII): «Salutem et apostolicam benedictionem» (quest'ultima formula adottata in base a norme e convenzioni codificate).
Formula perpetuitatis: esprime il valore di perpetuità delle disposizioni registrate nel documento.
Tipiche: «in perpetuum» (v. 30, r. 2, vergata in alfabeto maiuscolo e in forma compendiaria), «ad futuram rei memoriam».
Apprecatio: espressioni come «feliciter» o «amen» (anche ripetute più volte).
NB: Formula perpetuitatis e apprecatio possono trovarsi anche nel testo - alla fine - o nell'escatocollo.
TESTO
Consiste di
Arenga
Publicatio/notificatio
Narratio
Dispositio
Sanctio
Corroboratio
Apprecatio
1. Arenga o preambolo
Esprime le motivazioni ideali, i principi generali o etici dell'azione giuridica documentata; può essere ampia e retoricamente elaborata. Significativi i casi in cui è usata per enunciare principi politici.
Non è giuridicamente essenziale, ma è significativa, perché può sottintendere motivazioni politiche o può denunciare usi particolari di cancelleria, per cui in un certo periodo, in una certa area/cancelleria un certo tipo di documenti era provvisto di preambolo strutturato in un modo ben definito.
29: ampio preambolo (2 righe), compreso nel primo periodo del testo: «Si religiosorum virorum ... profuturum non dubitamus».
30: preambolo di due periodi: «In apostolicae sedis specula ... quiete attentius laborare».
2. Publicatio o notificatio
Dichiara la necessità che quanto espresso nel documento sia portato alla conoscenza di tutti (publicatio) o di alcune categorie/individui (notificatio).
In genere è legata alla arenga da un nesso causale come «ideo», «itaque», «ideoque», «Quam ob rem dilecta in Domino filia Irmengardis» (v. 30), «Quapropter omnium Christi nostrique fidelium tam futurorum quam presentium noverit industria» (v. 29: esempio di publicatio).
Può essere di due tipi:
in forma oggettiva, cioè in terza persona singolare: «manifestum sit omnibus»;
in forma soggettiva, cioè in prima persona singolare: «notum esse volo».
3. Narratio
Esposizione delle circostanze concrete e contingenti che hanno portato all'azione giuridica. Può contenere la menzione della petitio e della intercessio.
29: narratio lunga e articolata: «qualiter fidelis noster Wicrammus ... pertinentes habere debuissent» (rr. 4-9).
30: narratio inesistente perché non indispensabile: può essere un accenno di narratio «tuis votis paterna benignitate impertimur assensum» (r. 5).
4. Dispositio
Sezione in cui è espresso l'atto giuridico documentato; è imprescindibile tanto nel documento pubblico quanto nel documento privato.
L'atto giuridico è espresso con un verbo dispositivo, che definisce esattamente il tipo di atto documentato («dono, vendo, concedo, confirmo, iubeo, mandamus»); nel Basso Medioevo possono trovarsi più verbi da ricondursi a un singolo atto, perché ne definiscono aspetti e particolari diversi (dono + vendo). Può trovarsi in diverse persone.
Se si trovano molteplici verbi dispositivi, questi possono essere anche affidati a clausole che specificano, precisano ecc. Le categorie più rilevanti di clausole sono:
clausole di tipo ingiuntivo: aggiungono l' ordine di compiere quanto espresso dal verbo dispositivo principale (che documenta l'atto);
clausole di tipo proibitivo: si proibisce di agire in senso contrario a quanto espresso dalla dispositivo;
per esempio A vende a B un appezzamento e B rinuncia ad avanzare richieste future ecc.
29: l'Imperatore assume sotto la propria tutela il monastero: «Quorum nos petitioni ... in nostram tutelam suscepimus». Aggiunge una clausola proibitiva piuttosto ampia: «eo quoque tenore ut nullus .... in proprietatem donare».
Concede l'elezione dell'abate: «Concessimus namque eis ... exorare»: questa è un'altra parte della dispositio.
30: la dispositio è molto lunga. L'azione principale sta nella tutela pontificia accordata al monastero, garantita dall'emissione del documento stesso: «et monasterium ... sub tutela beati Petri nostamque suscepimus ... et presentis scripti pagina communimus». Si aggiungono delle clausole: adozione della regola benedettina: «statuentes ut ordo monasticus ...»; intangibilità dei possedimenti del monastero: «Quaecumque ... bona ... possessiones ... illibata permanente».
L'elezione della badessa è un'altra parte della dispositio: «Obeunte ... observari censemus». Segue una clausola propriamente proibitiva: «Nulli ergo homini liceat ... sed omnia integra conserventur .. concessa sunt usibus profutura».
5. Sanctio o minatio
Indicazione delle pene che colpiranno chi violi le disposizioni del documento e, eventualmente, delle ricompense che spetteranno a chi vi si attenga.
sancito negativa (= minato):
Ø materiale: multa in denaro.
Ø spirituale: scomunica, pene dell'inferno (solo da parte del Papa);
sancito positiva: sempre spirituale.
Nel caso del documento pubblico la sanctio o minatio riguarda chiunque; nel caso del documento privato riguarda le parti. Tipica di quest'ultimo è la "pena duplice", vale a dire un'ammenda in denaro di valore doppio rispetto al valore del bene oggetto dell'azione giuridica documentata.
29, rr. 15-16: Minatio negativa materiale: «Si vero - quod absit - aliquis huius precepti nostri paginam violaverit, 30 libras ... predicte ecclesie persolvat».
30, rr. 15-18: Sanctio spirituale, negativa e positiva: «Siqua sane ecclesiastica secularisve persona ... benedictionem et gratiam consequantur.»
6. Corroboratio
Menzione di quanto è stato fatto per garantire l'autenticità del documento.
In genere si menziona la roboratio, cioè l'apposizione del sigillo o l'ordine di redigere la documentazione.
Rientra nella corroboratio anche un'eventuale lista di testimoni: naturalmente non sono essenziali alla posta in essere del documento, dato che è pubblico, ma la loro sottoscrizione rafforza l'autorità del documento (si tratta infatti per lo più di membri dell'entourage dell'autorità emittente).
NB: l'ordine di sanctio e corroboratio può essere invertito.
29, r. 15: roboratio: «Et ut hec presentis ... insigniri iussimus». Lista di testimoni, rr. 16-19.
30 non c'è una corroboratio vera e propria.
ESCATOCOLLO
Consta di:
Sottoscrizioni.
Datatio.
Apprecatio.
1. Sottoscrizioni
Menzione delle persone coinvolte nella genesi del documento.
Per il documento privato, si hanno le sottoscrizioni di
- parti;
- testimoni;
- scrittore - con il passare del tempo è autografa solo questa sottoscrizione;
Per il documento pubblico si hanno le sottoscrizioni di
testimoni - con la peculiarità richiamata nella corroborato;
autore giuridico - con eventuale elemento simbolico signum (monogramma, rota ecc.); in genere la sottoscrizione dell'autore giuridico non è autografa, salvo magari qualche elemento nel signum;
scriptor, cioè cancelliere: la sua sottoscrizione si dice recognitio, cioè riconoscimento, verifica, della corrispondenza di quanto scritto nel documento con la volontà dell'autore giuridico;
(Nota: il cancelliere opera per davvero; l'arcicancelliere detiene una carica puramente onorifica)
29: nella sottoscrizione imperiale non c'è autografia;
30: Sottoscrizione così organizzata: rota - sottoscrizione del Papa - bene valete
cardinali preti - cardinali vescovi - cardinali diaconi
Questo insieme di sottoscrizioni è una prassi tipica dei secc. XI e XII, in voga da Pasquale II a Innocenzo II. Esse non hanno valore convalidante, salvo per i casi in cui era necessario l'assenso del collegio dei cardinali.
Le sottoscrizioni sembrano autografe; quella del Papa pare limitarsi alla parola «Ego» e alla croce all'interno della rota.
2. Datatio
Datatio topica: menzione del luogo
Datatio cronica: menzione del tempo in cui è avvenuto l'atto giuridico o è stato emesso il documento.
DOCUMENTO PRIVATO
Le forme sono le stesse, ma si presentano in veste più scarna. Le parti sono le stesse, che possono però non essere presenti o possono essere in posizioni diverse.
PROTOCOLLO
1. Invocatio
Come già accennato, compare in principio nel documento privato. In genere è verbale.
2. NO intitulatio o inscriptio
I nomi delle parti sono infatti riportate nel testo (oltreché nell'escatocollo): «A, quondam X, ecc. vende a B, quondam Y, ecc.».
3. Datatio
Si trova nel protocollo sia nell'Alto Medioevo, sia nel Basso Medioevo.
Può succedere che
Datatio cronica - nel protocollo;
Datatio topica - nell'escatocollo;
E.g., fotocopia 34, p. 178: datatio cronica nel protocollo, rr. 1-3: «Regnante domno nostro Liutprand ... indictione ...»; datatio topica nell'escatocollo, r. 20: «Actum ad suprascripta baselica».
4. Apprecatio
Al termine di protocollo e di escatocollo; non essenziale dal punto di vista giuridico ma comunque presente.
TESTO
1. NO arenga
L'arenga in genere è assente, salvo però eccezioni significative, cioè l'arenga di prassi o di stile, che ricorre in determinate tipologie di documento, esprimendo un dato concetto con termini di volta in volta differenti.
Ad esempio, l'arenga è presente nei documenti di donazione per esprimere le motivazioni etiche e religiose che hanno portato all'atto, dimostrando che questo è in sintonia con la necessità - imposta dal diritto - di donare gratuitamente: in questo modo si tutela il documento da contestazioni o impugnazioni future (la donazione è in genere un atto delicato). v. 34, p. 109, dove l'arenga è molto protratta (rr. 5-19), include addirittura citazioni evangeliche, a chiarire che la costruzione di una chiesa sul territorio privato risponde alla pia intenzione di assicurare al donatore ed emittente del documento la beatitudine eterna (cfr. 34, p. 178, rr. 6-9).
2. NO narratio
La narratio in genere è assente, salvo casi eccezionali di narrationes atipiche (ed estemporanee). E.g. 36, p. 168: l'emittente Adoald si dice mosso a compiere l'atto registrato nel documento dalla memoria del figlio Fortes (rr. 3-17: «Manifeste et ispecialiter constat ... id est»).
3. NO publicatio o notificatio
Publicatio e notificatio sono in genere assenti perché l'atto documentato dev'essere noto solo alla parte destinataria. Ciononostante si possono dare eccezioni, PANI: ancora una volta per esempio nei documenti di donazione, in cui è preferibile che l'azione giuridica sia portata a conoscenza del maggior numero di persone: "praesens praesentibus dixi", "manifestum sum ego...".
4. Dispositio
Questa può iniziare subito dopo il protocollo e di norma qui si trovano indicati l'emittente e il destinatario. Vi sono molteplici modalità di espressione dell'atto giuridico:
Maggiore o minore ricchezza di dettagli: dall'Alto al Basso Medioevo aumenta la varietà dei verbi dispositivi e il loro numero in un documento, al fine di specificare diversi aspetti o particolari;
Clausole: con il passaggio al Basso Medioevo si fanno più frequenti e numerose; le tipologie più rilevanti sono:
clausole rinunciative: le parti rinunciano ad avanzare eccezioni relative al contenuto del documento;
clausole obbligative: le parti obbligano se stesse e gli eredi a rispettare le disposizioni.
Forma della dispositivo:
Alto Medioevo 1a pers. singolare (o plurale), presente, «Io A vendo a te B»
Basso Medioevo 3a pers. singolare o plurale, passato, «A ha venduto a B»
5. Sanctio / Minatio
Non è molto frequente: può trovarsi nel caso di un testamento (e in tal caso coinvolge gli eredi), oppure in un contratto in cui le parti stabiliscono la "pena duplice", un'ammenda in denaro di valore doppio rispetto al valore del bene coinvolto nell'azione giuridica documentata.
PANI: la sanctio è sempre presente anche nel documento privato, ma è sempre di tipo negativo e di tipo materiale, e coinvolge solo le parti o i loro eredi (a differenza invece di quanto avviene nel documento pubblico, in cui coinvolge chiunque ne violi le disposizioni). Generalmente la sanctio del documento privato consiste nella pena dupli, cioè un'ammenda del doppio del valore dell'oggetto del contratto.
5. NO corroboratio
Al massimo può esserci la menzione della rogatio: le parti si sono rivolte al notaio, «unde hanc cartulam fieri rogaverunt».
ESCATOCOLLO
1. Sottoscrizioni
parti;
testimoni;
scriptor.
L'autografia, a lungo andare, si riduce alla sottoscrizione dello scriptor (che diventa l'autore materiale anche delle altre sottoscrizioni).
2. Datatio
In genere topica, perché quella cronica si trova nel protocollo.
3. Apprecatio.
Può trovarsi anche nel documento privato, al termine del testo.
DOCUMENTI A STRUTTURA COMPLESSA
Si tratta di documenti in cui si distingue una struttura di base le cui caratteristiche sono quelle elencate finora; tale struttura però si combina o viene replicata in modo tale da offrire una struttura complessiva di carattere complesso; si distinguono pertanto
documenti a struttura complessa;
documenti a struttura in sequenza;
documenti a struttura composita.
1. Documenti a struttura complessa
È questo il caso di alcuni testi legislativi. Alcuni testi legislativi, per esempio, possono essere considerati "a struttura semplice": è
E' il caso dell'Editto di Rotari (643), aperto da un protocollo (contente, fra l'altro, la cosiddetta Origo gentis Langobardorum e varie genealogie regali, seguito da un testo in cui sono contenuti i 336 articoli (trattanti soprattutto materia penale; solo 15 trattano di materia civile), e concluso da un escatocollo. [????]
PANI: L'Editto di Rotari (fotocopia nr. 9) è aperto da un protocollo con invocatio e intitolato, seguono un'arenga e una narrato (con le genealogie dei re longobardi), una lunga dispositio articolata in 366+20 capitoli, e infine una sorta di corroboratio (parte al termine del cap. 386, dove si menziona il rito del gairethinx, parte al termine dell'editto stesso).
Nel caso del Codex il caso del Corpus Iuris Civilis emanato da Giustiniano, PANI: la sua seconda edizione è aperta da una costituzione promulgativa che contiene tutte le parti del documento pubblico e a sua volta può essere considerata un protocollo molto 'forte' di un documento complesso fatto dei 12 libri di cui il Codex si compone. Ogni libro è suddiviso in tituli e ogni titulus in constitutiones, che sono dunque le unità minime e che a loro volta sono costruite come un documento pubblico (fotocopia nr. 6).
2. Documenti a struttura in sequenza.
È questo il caso degli acta giudiziari, documenti relativi a una singola causa, emanati dai diversi uffici che si occupano, ciascuno, di una precisa fase del processo; i documenti, tutti imprescindibili, vengono così riuniti in una sequenza continua.
3. Documenti a struttura composita.
Il termine è stato coniato sulla falsariga del "manoscritto composito", cioè un codice che raccoglie sotto la stessa legatura manoscritti (in concreto, fascicoli o insiemi di fascicoli) di origine o natura diversa.
In diplomatica la definizione si applica soprattutto a documenti di carattere ricognitivo, primi fra tutti i catasti. Il catasto fiorentino (anni '20-'30 del XV sec.), ad esempio, consta di volumi composti di singoli bifogli, ognuno dei quali altro non è che il documento (strutturato con tutte le forme necessarie) con cui il capofamiglia forniva le informazioni richieste sul proprio nucleo familiare. PANI: Questi singoli documenti sono generalmente autografi e contengono nell'ultima pagina il riscontro degli ufficiali comunali con un numero che rimanda al catasto vero e proprio. Si tratta di documenti in cui la giustapposizione di singole unità documentarie è data dal nesso logico che sovrintende a tale struttura.