Schema della sezione

  • L’uso appropriato del linguaggio tecnico-giuridico è importantissimo. Senza pretese di completezza, la presente sezione, soggetta ad aggiornamenti periodici, intende raccogliere i principali termini, locuzioni e definizioni che abbiamo incontrato (e che incontreremo) nel corso delle lezioni. Come impareremo, talvolta il legislatore ci fornisce direttamente alcune definizioni “autentiche”, di fonte legale, cioè raccolte in un’espressa disposizione di legge: così, l’art. 1321 del codice civile definisce il contratto come “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. In quanto fornite direttamente dal legislatore, queste definizioni (legali o di fonte legale) presentano una certa “sicurezza” e, entro certi limiti, costituiscono una guida sicura per l’interprete. Le altre definizioni, che non trovano puntuale riscontro in una disposizione di legge, sono il frutto dell’elaborazione degli interpreti e molte di esse ci sono state consegnate dalla tradizione. Come tali, esse sono necessariamente “relative”, nel senso che il modo di intendere certi termini o determinate locuzioni giuridiche può dipendere da vari fattori, come le convinzioni personali di chi li usa e/o il modo di concepire le norme, i principi e gli istituti giuridici a essi connessi. Con questa precisazione, nell’elenco che segue si tenterà di rimanere fedeli all’impostazione seguita nel corso delle lezioni e, per quanto possibile, a quella accolta dal manuale istituzionale.

    Gli Studenti possono contribuire attivamente alla crescita del nostro “glossario giuridico”, segnalando termini, locuzioni o definizioni mancanti, proponendone di nuovi oppure suggerendo alcune modifiche a quelli già presenti.

     

    LESSICO DI DIRITTO PRIVATO

    FATTISPECIE

    La fattispecie è una situazione (astratta) disciplinata da una norma giuridica, cioè la situazione astratta (o situazione tipo) che si deve verificare nella realtà concreta per la produzione degli effetti giuridici stabiliti dalla norma che la prevede [N.B.: si parla di “fattispecie concreta” per indicare i fatti concreti della realtà che corrispondono alla fattispecie astratta prevista da una determinata norma giuridica].

    FONTE DEL DIRITTO

    Atto o fatto idoneo a produrre norme (giuridiche) in base all’ordinamento giuridico di riferimento.

    ISTITUTO GIURIDICO

    Un istituto giuridico è un insieme di norme giuridiche (coordinate fra loro) che disciplinano la medesima fattispecie [es.: l’istituto del matrimonio è il complesso di norme giuridiche che disciplinano il matrimonio].

    NORMA GIURIDICA

    La norma giuridica è una regola generale (cioè rivolta a una serie indiscriminata o a una certa classe di possibili destinatari) e astratta (vale per una serie indefinita di casi concreti riconducibili all’interno della sua sfera operativa).

    ORDINAMENTO GIURIDICO (definizione “normativa”)

    L’ordinamento giuridico è l’insieme di tutte le norme giuridiche vigenti in un determinato tempo e in una certa comunità, con il quale sono regolati i vari aspetti della vita sociale [N.B.: l’ordinamento statale è uno dei principali ordinamenti giuridici, ma non è l’unico ordinamento giuridico in senso proprio].