Schema della sezione

    • Come conseguenza di ben precise ragioni storiche, l’uso della lingua latina è assai frequente nei discorsi dei giuristi. Sebbene taluno sia convinto che ciò costituisca (per certi aspetti) un inutile anacronismo o che il latino debba essere utilizzato con grande parsimonia, i brocardi, le espressioni e molte parole latine sono sopravvissute, nel contesto giuridico, all’incedere del tempo e al susseguirsi delle varie esperienze giuridiche, talvolta con un significato diverso da quello originario. La conoscenza (e l’uso) delle formule latine, soprattutto in vista dell’esame finale, NON è necessaria. Eppure, anche il manuale le utilizza molto spesso, poiché, di fatto, esse presentano un’innegabile capacità di sintesi, un fascino intramontabile e una particolare forza espressiva. Chi intende utilizzarle, anche in sede di esame, può farlo liberamente, ma nel modo corretto. Per questa ragione, senza pretese di completezza, di seguito si riporta una lista dei principali brocardi, espressioni e termini latini utilizzati dai giuristi.

       

      LATINO PER GIURISTI 

      ACCESSORIUM SEQUITUR PRINCIPALE: la cosa accessoria segue la stessa sorte (giuridica) della cosa principale cui accede. Il più delle volte, l’espressione è utilizzata per indicare la regola applicabile alle cc.dd. “pertinenze” (v. art. 818, comma 1, c.c.).

      ACCIPIENS: colui che riceve. Ad esempio, in tema di indebito (v. art. 2033 ss. c.c.), l’accipiens è colui che riceve la prestazione indebita.

      AB ORIGINE: dall’origine, dall’inizio.

      ACCIDENTALIA NEGOTII: elementi accidentali del negozio giuridico (es., condizione, termine, ecc.).

      ACTIO PAULIANA: l’azione revocatoria ordinaria (v. artt. 2901 ss. c.c.).

      ACTUS LEGITIMI: atti o negozi giuridici che non tollerano l’inserimento di elementi accidentali come il termine e la condizione.

      A FORTIORI: a maggior ragione.

      AD HOC: per questo, per un fine/scopo particolare. Ad esempio, un mandato o una procura ad hoc.

      AD LITEM: per la lite/giudizio. Ad esempio, una procura ad litem (quella rilasciata all’avvocato per essere rappresentati in sede processuale).

      AD NUTUM: letteralmente, con un cenno del capo. Solitamente, l’espressione è riferita a un particolare tipo di recesso, il recesso ad nutum, al fine di rendere evidente che il titolare del diritto di recesso può esercitarlo in qualunque momento e senza necessità di addurre una motivazione specifica.

      AD PROBATIONEM: per la prova. Di regola, l’espressione è utilizzata in tema di forma degli atti e, in particolare, dei contratti. Essa designa la forma (forma ad probationem, appunto) che è richiesta dalla legge per provare l’esistenza di un certo atto o contratto (con esclusione della prova per testimoni o per presunzioni semplici).

      AD SUBSTANTIAM: per la validità. Di regola, l’espressione è utilizzata in tema di forma degli atti e, in particolare, dei contratti. Essa designa la forma (forma ad substantiam, appunto) che è richiesta dalla legge (o dalle parti) per la validità di un certo atto o contratto.

      ANIMUS: di regola, designa l’intenzione, la volontà di un soggetto. Ad esempio, animus donandi, cioè la “volontà” che ispira colui che compie una donazione.

      ARBITRIUM BONI VIRI: di regola, designa l’equo apprezzamento dell’arbitratore (v. art. 1349 c.c.).

      CONDICIO IURIS: condizione di diritto, elemento previsto dalla legge come condizione di efficacia di un certo negozio giuridico.

      CONDICIO SINE QUA NON: condizione (presupposto) senza il quale non.

      CONDICTIO INDEBITI: designa la ripetizione dell’indebito (v. artt. 2033 ss. c.c.).

      CONSILIUM FRAUDIS: intento fraudolento. Di regola, designa uno dei presupposti dell’azione revocatoria ordinaria (v. artt. 2901 ss. c.c.), cioè la consapevolezza (o la conoscibilità da parte) del debitore che l’atto da lui posto in essere può pregiudicare i propri creditori.

      CONTRA LEGEM: contrario alla legge, in violazione della legge.

      DATIO IN SOLUTUM: dazione in pagamento. L’espressione è solitamente utilizzata come sinonimo di prestazione in luogo dell’adempimento (v. art. 1197 c.c.).

      DE CUIUS: colui della cui eredità si tratta. Designa il defunto, il testatore.

      DIES: giorno. Ad esempio, dies a quo di un termine, cioè il giorno dal quale inizia a decorrere un certo termine.

      DOLUS: dolo.

      ELECTIO AMICI: atto di nomina nel contratto per persona da nominare (v. artt. 1401 ss. c.c.).

      ERGA OMNES: verso tutti.

      ESSENTIALIA NEGOTII: elementi o requisiti essenziali del negozio giuridico.

      EVENTUS DAMNI: l’evento del danno. Di regola, designa uno dei presupposti dell’azione revocatoria ordinaria (v. artt. 2901 ss. c.c.), cioè il pregiudizio arrecato ai creditori da un atto del debitore.

      EX NUNC: da ora. Di regola, sta a indicare che certi effetti giuridici non si producono in modo retroattivo.

      EX TUNC: da allora. Di regola designa il carattere retroattivo di certi effetti giuridici.

      FACTA CONCLUDENTIA: fatti concludenti, i fatti/comportamenti di un soggetto che esprimono (senza parole, tacitamente) una certa volontà.

      FALSUS PROCURATOR: falso procuratore/rappresentante.

      INADIMPLENTI NON EST ADIMPLENDUM: non si deve adempiere a beneficio di un soggetto inadempiente. L’espressione individua il fondamento della c.d. “eccezione di inadempimento”, disciplinata dall’art. 1460 c.c.

      INTER PARTES: fra le parti. Ad esempio, il contratto produce effetti inter partes, cioè nel rapporto interno fra le parti (di regola, non nei confronti dei terzi estranei all’accordo).

      INTUITUS PERSONAE: considerazione della persona. Ad esempio, i contratti intuitu personae sono i contratti nei quali l’identità e le qualità personali delle parti sono giuridicamente rilevanti e determinanti per il consenso.

      IPSO IURE: di diritto. Di regola, designa gli effetti giuridici che si producono automaticamente, in forza di legge (ipso iure, appunto).

      IURA IN RE ALIENA: diritti (reali) su cosa altrui (di cui un altro soggetto è proprietario; es., usufrutto, uso, ecc.).

      IURA NOVIT CURIA: la curia (i giudici) conosce il diritto.

      LATO SENSU: in senso lato/ampio.

      MORA CREDENDI: mora del creditore (v. artt. 1206 ss. c.c.).

      MORA DEBENDI: mora del debitore (v. artt. 1219 ss. c.c.).

      MORA EX PERSONA: mora del debitore che presuppone l’intimazione o una richiesta per iscritto del creditore (v. art. 1219 c.c.).

      MORA EX RE: mora del debitore che si verifica senza necessità di un formale atto di costituzione in mora da parte del creditore (v. art. 1219 c.c.).

      MORTIS CAUSA: a causa di morte. Ad esempio, l’erede succede al defunto (de cuiusmortis causa (si parla di successione per causa di morte).

      NEGOTIORUM GESTIO: gestione di affari altrui (v. gli artt. 2028 ss. c.c.).

      NEMO PLUS IURIS AD ALIUM TRANSFERRE POTEST QUAM IPSE HABET: nessuno può trasferire ad altri più diritti di quelli che ha (nel proprio patrimonio).

      PRIOR IN TEMPORE POTIOR IN IURE: serve a designare la regola (che conosce varie eccezioni) per cui chi per primo acquista un diritto prevali su chi acquista successivamente il medesimo diritto dallo stesso dante causa.

      PRO SOLUTO: per pagato o come (fosse) pagato. Ad esempio, si dice che un credito è ceduto pro soluto quando il cedente non risponde (nei confronti del cessionario) della solvenza del debitore ceduto.

      PRO SOLVENDO: da pagare o come da pagare. Ad esempio, si dice che un credito è ceduto pro solvendo quando il cedente garantisce (nei confronti del cessionario) la solvenza del debitore ceduto.

      QUI TACET NEQUE NEGAT NEQUE UTIQUE FATETUR: chi tace non nega né acconsente. Designa la regola della tendenziale irrilevanza giuridica del mero silenzio.

      RATIO: ragione. Ad esempio, la ratio di una norma, cioè la sua ragione giustificativa, la sua logica di fondo.

      RES INTER ALIOS ACTA TERTIO NEQUE NOCET NEQUE PRODEST: la cosa fatta da altri non nuoce né giova ai terzi. Serve a esprimere il principio di relatività del contratto (v. art. 1372 c.c.), secondo il quale, di regola, il contratto non produce effetti nei confronti dei terzi estranei all’accordo (cioè dei terzi diversi dalle parti).

      VITIATUR, SED NON VITIAT: è viziata, ma non vizia.

      SOLVENS: colui che paga, consegna, esegue una certa prestazione. Ad esempio, in tema di indebito (v. art. 2033 ss. c.c.), il solvens è colui che esegue la prestazione indebita.